STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE "AMICI DI VILLA S. GIUSEPPE"

Finalità

Art. 1 L'Associazione "AMICI DI VILLA S. GIUSEPPE" con sede in Bassano del Grappa (VI), via Ca' Morosini 41, ha come scopo la promozione della Fede cristiana e una coerente prassi di vita, servendosi a tal fine degli Esercizi Spirituali come strumento di rinnovamento della Fede e di aiuto alla promozione integrale ed alla liberazione dell'uomo.

Art. 2 L'Associazione, quindi, si propone l'organizzazione di tutti i mezzi atti al sostegno, alla diffusione e a favorire la pratica degli esercizi spirituali in stretta collaborazione e diretto appoggio all' “Opera Esercizi Spirituali Villa S. Giuseppe” della Compagnia di Gesù in Bassano del Grappa.

Art. 3 Questa collaborazione verrà concretamente stabilita e delineata da specifici accordi tra l'Associazione e l'Opera per gli Esercizi Spirituali.


I Soci

Art. 4 Può essere socio chiunque, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, è disponibile a operare, direttamente o indirettamente, per la realizzazione di queste.

Art. 5 La domanda di ammissione a socio va presentata al Presidente dell'Associazione e l'accettazione è decisa dal Comitato esecutivo. Eguale competenza hanno questi organi nell'accettazione della richiesta di recesso e nell’accertare l'impedimento del socio.

Art. 6 Può venire escluso il socio che non ottemperi agli obblighi statutari. L'organo competente a decidere tale provvedimento è l'Assemblea dei soci. In caso di urgenza, il socio potrà essere sospeso dalle attività da un provvedimento temporaneo del Comitato esecutivo.

Art. 7 Il socio ha l'obbligo di partecipare alle Assemblee di persona o mediante delega.

Art. 8 I diritti di socio non sono trasmissibili.


L'Assemblea dei soci

Art. 9 E' l'organo sovrano dell'Associazione, nomina gli amministratori, Presidente e Comitato esecutivo, che rispondono ad essa dei propri atti amministrativi. Inoltre, l'Assemblea elabora ed approva il programma delle attività dando le linee guida per l'azione degli organi competenti.

Art. 10 In particolare gli accordi per la collaborazione con l'Opera degli Esercizi spirituali Villa S. Giuseppe saranno sottoposti a ratifica da parte dell'Assemblea.

Art. 11 Hanno diritto di voto i soci accettati da almeno tre mesi.

Art. 12 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto (raccomandata, fax o e-mail), comunicato almeno 15 giorni prima della data di convocazione. Può, inoltre, venir convocata su iniziativa di un terzo dei soci votanti.

Art. 13 L'Assemblea è valida se vi partecipano la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. L'eventuale seconda convocazione, che sarà tenuta entro 15 giorni dalla prima, è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

Art. 14 All'Assemblea compete: la nomina del Presidente dell'Associazione; la nomina del Comitato esecutivo; la nomina del collegio dei probiviri; l'approvazione dei bilanci e dei programmi; la ratifica degli accordi con l'Opera degli esercizi; l'approvazione delle modifiche dello Statuto a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto; la fissazione delle quote associative; l'esclusione per gravi motivi dei soci; la localizzazione della sede giuridica.

Art. 15 I verbali delle assemblee, firmati dal Presidente e dal Segretario, vengono depositati in segreteria e sono tenuti a disposizione dei soci.


Il Comitato esecutivo

Art. 16 IL Comitato esecutivo è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è composto da un numero pari di consiglieri più il Presidente.

Art. 17 Agisce in appoggio e unitamente al Presidente dell'Associazione che lo presiede. Elegge il Vicepresidente su proposta del Presidente. Può nominare un segretario dell’associazione. Ha competenza operativa e amministrativa e, in particolare, gli compete l'organizzazione delle attività dell'Associazione indicate dall'Assemblea dei soci. Per la validità degli atti è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 18 Le decisioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza semplice tranne la sospensione del socio inadempiente che richiede l'unanimità.

Art. 19 Il Comitato è convocato dal Presidente e si riunisce secondo necessità, ma almeno due volte all'anno. La convocazione del Comitato può avvenire anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 Le decisioni del Comitato sono verbalizzate e tenute a disposizione dei soci.


II Presidente dell'Associazione

Art. 21 Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e la sua carica ha la durata di tre anni.

Art. 22 Il Presidente: ha la rappresentanza dell'Associazione; presiede l'Assemblea de soci e il Comitato esecutivo e li convoca; organizza le attività dell'Associazione e l'amministra congiuntamente al Comitato esecutivo; propone l'ordine del giorno del Comitato e dell'Assemblea; in caso d'urgenza può agire autonomamente, salvo poi chiedere la ratifica degli atti al Comitato esecutivo;

Art. 23 In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.


Il Segretario dell'Associazione

Art. 24 Il Comitato esecutivo può nominare un Segretario che lo coadiuva nel campo burocratico e amministrativo. Ha la funzione di segretario del Comitato esecutivo e della Assemblea dei soci. Tiene la contabilità, ne conserva la documentazione ed esegue le operazioni finanziarie necessarie sotto la responsabilità del Presidente. Verbalizza e tiene a disposizione dei soci le decisioni dei vari organi dell'Associazione e il registro dei soci.


Collegio dei probiviri

Art. 25 Le controversie all'interno dell'Associazione sono sottoposte ad arbitrato da parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 26 I tre arbitri sono nominati dall'Assemblea che prevede la eventuale sostituzione degli impediti nominando due sostituti.


Il fondo comune

Art. 27 Il fondo comune è costituito dalle quote associative e da eventuali donazioni.

Art. 28 . Le prestazioni dei soci sono normalmente gratuite ed è previsto solamente un rimborso spese che dovrà essere autorizzato dal Comitato esecutivo.